Si può dare di più?
Il 5 per mille
Si può dare di più?
Quando si parla di sostenibilità e responsabilità sociale di impresa si fa quasi sempre riferimento anche al non profit, poiché sembra oramai consolidata l’opinione che l’attenzione nei confronti verso l’impatto sociale ed economico dell’attività di impresa si manifesti nelle attività e liberalità verso le organizzazioni del terzo settore.
In realtà fin dagli inizi dell’era industriale, soprattutto nella tradizione anglosassone, è presente il concetto di corporate philantrophy legata alla benevolenza dell’imprenditore vissuta come una forma di restituzione e compensazione nei confronti della comunità, a fronte del successo economico ottenuto.
La beneficenza e il cause related marketing (il cosiddetto marketing della buona causa che prevede che a un’attività di marketing con specifici obiettivi di marketing si unisca il sostegno a una buona causa con l’obiettivo di beneficiare entrambi i protagonisti, azienda e organizzazione non profit) sono attività che da molto tempo le aziende, soprattutto quelle grandi, realizzano.
E infatti The Economist, il settimanale da sempre piuttosto scettico sui temi della responsabilità sociale di impresa identificata come una sorta di nuova moda manageriale, ritiene che entrambe le attività facciano parte del cosiddetto good management e di regole di comportamento che contraddistinguono i business vincenti.
Quello che cambia invece, in base alla nuova dottrina sulla responsabilità sociale di impresa, è che la beneficenza e il cause related marketing diventano parte integrante di un approccio sistemico e strategico delle aziende verso la sostenibilità, e rappresentano alcuni degli strumenti che si possono adottare ma che, singolarmente, non sono di per se elementi costitutivi di una filosofia aziendale orientata allo sviluppo sostenibile.
E’ certo che il crescente interesse del mondo profit verso il non profit aiuta la diffusione di tematiche concernenti lo sviluppo sostenibile. In un contesto generale in cui la proposizione e gli elementi di differenziazione competitiva delle aziende si basano sempre più su una proposta di valori, una comunità di principi e sentimenti, che vanno oltre il rapporto qualità/prezzo del prodotto o servizio offerto, il legame a una buona causa aiuta le imprese e, se ben ideato, aiuta anche le associazioni di volontariato.
Questo spiega anche come mai nel nostro paese gli ultimi mesi abbiano conosciuto un proliferare di nuovi provvedimenti normativi che riguardano le liberalità e le attività nei confronti del terzo settore, sia da parte delle imprese che dei singoli cittadini.
E’ di pochi mesi fa l’entrata in vigore della cosiddetta “+dai, - versi”, una legge che introduce un nuovo regime di deducibilità fiscale per le liberalità verso le onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) con importanti vantaggi sia per chi dona che per chi riceve. Da sottolineare il fatto che la legge non si limita alle sole liberalità in denaro, ma si occupa anche dei lasciti di beni e della devoluzione di merci, ore di lavoro e prestazioni professionali nei confronti delle associazioni del terzo settore. Inoltre la nuova normativa non abolisce quella precedente, sarà l’azienda o il privato cittadino a scegliere il regime di deducibilità per lui più conveniente.
Anche l’ultima legge finanziaria ha introdotto un’importante novità: la possibilità di destinare una quota, pari al 5 per mille, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per sostenere il volontariato, le onlus, quelle organizzazione cioè che si occupano della promozione sociale, della ricerca scientifica, della cooperazione e dello sviluppo. Il cinque per mille non è in alternativa all’8 per mille, il contribuente può quindi scegliere di devolvere entrambe le somme.
Le sole critiche rivolte al provvedimento riguardano il fatto che oltre 200mila organizzazioni hanno chiesto l’iscrizione per la ripartizione dei fondi del 5 per mille. Ciò è dovuto al fatto che la legge prevede la possibilità di ricorrere a questa fonte di finanziamento per le cosiddette onlus. Il termine onlus però è una pura e semplice qualifica di tipo fiscale e identifica quei soggetti che possono godere di un regime fiscale agevolato, non è sinonimo e non equivale a organizzazione non governativa, di volontariato, di supporto allo sviluppo, alla cooperazione o di sostegno ad attività sociale. A parte i dettagli della legge (vedi box) in ogni caso ciò che più conta è che anche il legislatore ha recepito una forte istanza della società e ha creato nuovi strumenti per agevolare il rapporto tra profit e non profit.
Tutto ciò non esaurisce il discorso sulla responsabilità sociale e ambientale di impresa, per la quale non solo si può dare di più ma si deve anche fare di più.
BOX
Le regole per donare: cosa prevedono le nuove leggi
1. +DAI -VERSI
La + DAI – VERSI (L. 80/2005) consente alle organizzazioni non profit di ricorrere più facilmente e più vantaggiosamente al finanziamento presso i privati, rendendosi più indipendenti dal sostegno pubblico, e a cittadini e imprese di non pagare le imposte sulle somme dovute.
La legge introduce un nuove regime di deducibilità che si affianca, in alternativa, al precedente (D.Lgs. 460/97 e DPR 917/86 TUIR). Sarà il donatore a scegliere in base alla convenienza, considerando cioè l’importo della donazione e il rapporto tra questa e il suo reddito complessivo.
La legge 80/2005 prevede che siano deducibili “liberalità in denaro o in natura ... nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui”.
Il massimo deducibile – 70mila euro – vale per redditi pari o superiori a 700mila euro, nel caso in cui il reddito del donatore sia inferiore, il limite è comunque quello del 10%.
Il regime precedenti invece stabilisce che
- per le persone fisiche sono detraibili dall’Irpef le erogazioni liberali nella misura del 19% per un importo non superiore a 2.065,83 euro
- mentre per quanto riguarda le imprese sono deducibili dal reddito le offerte in denaro a onlus e associazioni di promozione sociale nel limite, rispettivamente, di 2.065,83 euro o il 2% del reddito e di 1.549,37 euro o il 2% del reddito. Cosi se, ad esempio, una onlus riceve erogazioni da aziende con redditi superiori ai 3,5 milioni di euro può ottenere versamenti superiori ai 70mila euro, facendo applicare il “vecchio” limite del 2%.
Le imprese poi possono dedurre dal reddito le spese relative a prestazioni fornite gratuitamente a onlus da parte del proprio personale dipendente, nel limite del 5 per mille del totale delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
IL 5 PER MILLE
Il cinque per mille, a differenza dell'otto per mille, viene erogato solo in presenza di una scelta precisa del contribuente e può essere destinato a sostegno di:
a) volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute;
b) finanziamento della ricerca scientifica e delle università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente
Perché avvenga l’erogazione è necessario apporre una firma nella casella corrispondente a una delle quattro categorie sopra descritte e scrivere il codice fiscale dell’ente scelto (nel caso dei comuni è sufficiente la firma e la quota verrà destinata al comune di residenza del contribuente).
Il meccanismo prevede tuttavia che, in caso di firma ma di mancata indicazione del codice fiscale, la quota dell'Irpef verrà suddivisa proporzionalmente in base alle scelte degli utenti. |
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